Codice di condotta ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 39/2021

Il presente Codice di condotta si applica:

  • a tutte le persone che rappresentano e/o dirigono CVVC SSD A RL (SSD iscritta al RASD)
  • ai relativi soci;
  • ai relativi collaboratori, siano essi retribuiti o volontari;
  • e a qualunque altro individuo o organizzazione che abbia relazioni di carattere formale/contrattuale con CVVC SSD A RL.

 

Gli impegni assunti

Il Codice di condotta prevede l’assunzione dell’impegno a rispettare il Modello organizzativo e di controllo al fine di:

  • promuovere un ambiente di apertura all’ascolto, in relazione a questioni che riguardano la loro tutela, per facilitare l’esposizione di problematiche e/o segnalazioni circa atti discriminatori o presunti abusi;
  • assicurare la condivisione e diffusione di un senso di responsabilità comune tra i membri dello staff, in materia di discriminazioni, tutela di bambini, bambine e adolescenti e persone adulte;
  • incoraggiare le persone di minore età ad esporre problemi e preoccupazioni;
  • rendere coscienti i genitori o i tutori dei diritti di bambini, bambine e adolescenti, ciò che è accettabile o inaccettabile e su cosa fare se sorge un problema;
  • essere chiari verso genitori e tutori circa l’atteggiamento professionale che potranno aspettarsi dai collaboratori di CVVC SSD A RL, nonché dai relativi rappresentanti e chiarire nel dettaglio cosa si può fare in caso di problematiche relative ad abuso su bambini.

Tutti collaboratori – volontari e retribuiti – non devono pertanto mai:

  • colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di una persona;
  • impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con individui di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi paesi;
  • avere atteggiamenti nei confronti di bambini, bambine e adolescenti che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
  • usare atteggiamenti e linguaggi discriminatori;
  • escludere dalle attività sportive persone per colore della pelle, lingua, religione, nazionalità o origine nazionale o etnica, così come per convinzioni personali, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità o altre caratteristiche personali o status.

e non è pertanto ammesso:

  • Punire fisicamente o mettere in atto comportamenti umilianti e degradanti nei confronti delle persone di minore età e adulte;
  • Utilizzare modalità manipolative di bambini, bambine e adolescenti né in termini di “costrizione” psicologica né in termini di sfruttamento del talento né, tantomeno, con interventi dopanti per l’incremento della prestazione sportiva;
  • Usare linguaggi abusivi e/o offensivi, discriminatori;
  • Dare suggerimenti o consigli inappropriati;
  • Comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
  • Stabilire o intrattenere contatti “continuativi” con bambini, bambine e adolescenti utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.);
  • Permettere a persone di minore età con cui si lavora di dormire nella propria casa senza sorveglianza e autorizzazione preventiva del proprio diretto responsabile;
  • Dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con una persona di minore età con cui si lavora;
  • Fare per bambini, bambine e adolescenti cose di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
  • Dare denaro o beni o altre utilità ad una persona di minore età al di fuori dei parametri e degli scopi stabiliti dalle attività;
  • Tollerare o partecipare a comportamenti che sono illegali, o abusivi o violenti, discriminatori, inappropriati che mettano a rischio la sicurezza delle persone;
  • Agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare bambini, bambine, e adolescenti e adulti o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
  • Discriminare, trattare in modo differente o favorire alcune persone, anche di minore età escludendone altre.

È essenziale che i collaboratori – volontari e retribuiti – ed i dirigenti della CVVC SSD A RL portino avanti attività volte a:

  • adottare e applicare politiche di tolleranza zero nei confronti della discriminazione, anche per quanto riguarda le sanzioni, e a rispettare i principi di fair play e integrità;
  • esortare le autorità locali, regionali e nazionali a fornire sostegno finanziario alle associazioni e società sportive, in particolare a quelle situate in quartieri svantaggiati, e a promuovere progetti sportivi educativi;

e – con particolare riferimento alle attività che coinvolgono minori – adottino condotte tese a: 

  • valorizzare le capacità e le competenze dei/delle minorenni attraverso metodologie e didattiche partecipative e inclusive;
  • vigilare in merito all’identificazione di situazioni che possano comportare rischi per bambini, bambine, adolescenti e adulti e sappiano gestirle;
  • organizzare il lavoro e il luogo di lavoro in modo tale da minimizzare i rischi di abuso e discriminazioni sulle persone;
  • garantire ai minori di essere sempre visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre lavorano con bambini, bambine e adolescenti.

 

Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 39/2021

 

La Società Sportiva CVVC SSD A RL vuole essere per tutti un luogo in cui le persone si sentono accolte e al sicuro. Con questo obiettivo viene adottato il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alla luce delle linee guida adottate dalla UISP, organismo sportivo affiliante, consultabili alla pagina https://www.uisp.it/nazionale/pagina/atto-costitutivo-statuto-e-regolamenti, che costituiscono parte integrante del presente modello e alla cui lettura integrale pertanto si rinvia.

La Società pubblicherà il presente modello ed il codice di condotta sulla home page del sito internet www.velamare.it.

 

Conosci i tuoi diritti?

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

  • Un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
  • Tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
  • La salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

 

Senti che i tuoi diritti sono stati violati?

Puoi rivolgerti al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Lo puoi contattare alla mail safeguarding@velamare.it anche per chiedere un incontro. Il Responsabile è pronto ad ascoltarti e ad accogliere le segnalazioni di abusi che senti di aver subito o di comportamenti che hai visto adottare anche nei confronti di altre persone. Se vuoi, puoi chiedere che le dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse agli organi competente: il Responsabile è tenuto a rispettare questa volontà a meno che non sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la stessa segnalazione.

 

L’associazione/società sportiva è inclusiva?

La Società Sportiva deve garantire ai tesserati pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Come contrastiamo comportamenti lesivi e come gestiamo le segnalazioni?

  • In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati/e o di persone terze, nei confronti di altri tesserati/e, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato (entro le 24 ore) al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email safeguarding@velamare.it;
  • In caso di comportamenti che si ritengono penalmente rilevanti, il/la Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine;
  • La Società garantisce l’adozione di misure tese a prevenire qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati e tesserate che abbiano in buona fede:
    • presentato una denuncia o una segnalazione;
    • manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
    • assistito o sostenuto un altro tesserato/a nel presentare una denuncia o una segnalazione;
    • reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
    • intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

 

Quali sanzioni applichiamo?

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti alla mancata attuazione colposa o violazione dolosa delle misure indicate nel Modello e nel Codice di condotta; alla violazione delle misure poste a tutela del segnalante; all’aver effettuato segnalazioni infondate con dolo o colpa grave; gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e la mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa:

  1. Richiamo verbale (mancanze lievi, senza rilevanza esterna):
    • Violazione per negligenza di procedure o Codice di condotta.
  2. Ammonizione scritta (recidiva entro 2 anni o violazione con rilevanza esterna):
    • Recidiva per infrazioni da richiamo verbale.
    • Violazione delle norme a tutela dei minori, contro molestie, violenza di genere e discriminazioni.
  3. Multa (max 5 ore di retribuzione):
    • Recidiva per infrazioni da ammonizione scritta.
    • Lesione dell’efficacia del modello per responsabilità gerarchica, tecnica o aggravanti.
  4. Sospensione (max 15 giorni, senza retribuzione):
    • Recidiva per infrazioni da multa.
    • False segnalazioni con dolo su violazioni del modello e del Codice di condotta.
    • Violazione delle misure di tutela dell’identità del segnalante, causando ritorsioni o discriminazioni.
  5. Risoluzione del contratto (senza preavviso):
    • Elusione fraudolenta del modello.
    • Violazione del sistema di controllo interno (es. sottrazione, distruzione, alterazione di documenti o impedimento ai controlli).

 

Nei confronti dei volontari e delle volontarie della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

  1. richiamo verbale per mancanze lievi;
  2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
  3. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
  4. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
  5. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario/a socio/a della Società, radiazione dello stesso.

 

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